“NUOVO D.P.R. 412” sull’esercizio e manutenzione degli impianti
Nella G.U. n.149 del 27/06/13 è stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
Questo nuovo decreto è entrato in vigore il 12 luglio 2013.
PREMESSA
Il D.P.R. 74/13 riguarda il risparmio energetico ed interviene sia sul D.P.R. 412/93, attuativo della L.10/91, che sul D.P.R. 59/09, attuativo del D.Lgs. 192/05, andando a rivedere le disposizioni per l'esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici e la produzione dell’acqua calda sanitaria; amplia, inoltre, l’applicazione di tali disposizioni alla climatizzazione estiva, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione.
In particolare, il nuovo D.P.R. ha abrogato:
• l’art. 5, “Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale”, del D.P.R. 59/09, che recitava:
«Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono confermati i criteri generali ed i requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, fissati dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle disposizioni dell’allegato L del decreto legislativo»;
• l’Allegato I (Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche) ed i seguenti articoli del D.P.R. 412/93:
- art. 4 (Valori massimi della temperatura ambiente), commi 1, 2, 3 e 4;
- art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici);
- art. 10 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici);
- art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi), commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.
È importante sottolineare che il D.P.R. 74/13:
• modifica i due decreti sopra citati (soprattutto il 412/93, che resta come riferimento soprattutto per l’individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno, nonché per la classificazione degli edifici), ma NON li abroga;
• specifica che le nuove disposizioni si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome NON hanno ancora adottato propri provvedimenti attuativi della Direttiva 2002/91/CE, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome, inoltre, devono provvedere affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile;
• indica anche i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi, cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.
PRINCIPALI MODIFICHE/NOVITÀ:
1) è cambiata la PERIODICITA' dei CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (per le caldaie, comprensivi della “prova fumi”) a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW:
TIPOLOGIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE POTENZA TERMICA
[KW] PERIODICITÀ MINIMA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ANNI) RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (> 10 KW) gas metano o GPL 10 < P < 100 4 Tipo 1
P≥100 2
combustibili liquidi o solidi 10 < P < 100 2
P≥100 1
È evidente la riduzione a 2 sole fasce di potenza, rispetto alle 3 previste in passato: fino a 35 kW, da 35 a 350 kW, sopra i 350 kW. In più sparisce la distinzione tra caldaie a camera aperta o stagna, così come la differenziazione tra quelle con più o meno di 8 anni.
Il nuovo decreto, comunque, lascia a Regioni e Province autonome la possibilità di indicare tempistiche più ravvicinate (vd. artt. 8 e 10). Regioni come la Lombardia, pertanto, potrebbero confermare le tempistiche già fissate (es. cadenza biennale per caldaie a gas < 35 kW, cadenza annuale per tutti gli altri impianti termici).
Sono state, inoltre, introdotte le PERIODICITA' per i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sugli:
TIPOLOGIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE POTENZA TERMICA
[KW] PERIODICITÀ MINIMA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ANNI) RAPPORTO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE (> 12 kW) * Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12
Tipo 2
P≥100 2
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P≥12 4
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica P≥12 2
IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P≥10 4 Tipo 3
IMPIANTI COGENERATIVI Micro cogenerazione Pel < 50 4 Tipo 4
Unità cogenerative Pel ≥ 50 2
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla Potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7, comma 6.
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*) I controlli di efficienza energetica – previsti dal D.P.R. 74/13 e da riportare, come risultati, nel “Libretto di impianto” e nel “Rapporto di controllo di efficienza energetica” – NON vanno confusi con gli OBBLIGHI DI ISPEZIONE per macchine/impianti contenenti fluidi refrigeranti HCFC (rif. Regolamento CE n. 2037/00 e D.P.R. n. 147/06) o F-Gas (rif. Regolamento CE n. 842/06 e D.P.R. 43/12) – finalizzati alla limitazione delle emissioni di gas in atmosfera – da effettuarsi con periodicità diverse in funzione del contenuto di fluido refrigerante.
Gli impianti di climatizzazione contenenti gas refrigeranti, pertanto, devono essere corredati, oltre che del “Libretto di impianto” previsto dal D.P.R. 74/13, anche di:
- “Libretto di impianto”, se contengono più di 3 kg di HCFC (tipo R11, R12, R22, etc., ormai in dismissione),
- “Registro delle apparecchiature”, se contengono più di 3 kg di F-gas (tipo R410A, R407C, etc.).
Si tratta, in pratica, di documenti dove riportare le informazioni su tutti gli interventi effettuati sul circuito frigorifero, come ad esempio: interventi di recupero di gas, verifiche di perdite, caricamento del circuito frigorifero, prove di tenuta, etc.
2) per le MANUTENZIONI PERIODICHE (la c.d. “pulizia”) il D.P.R. 74 rimanda – come il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. – alle istruzioni del costruttore dell’impianto (installatore) o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell’apparecchio (es. Immergas), oppure alle norme UNI e CEI applicabili.
N.B. La vera novità sta nel fatto che, secondo l’art. 7, c. 4, INSTALLATORI e MANUTENTORI – abilitati ai sensi del D.M. 37/08 – nell’ambito delle rispettive responsabilità, DEVONO definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza;
b) con quale frequenza le suddette operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
3) sono stati confermati i valori minimi consentiti del rendimento di combustione (vd. Allegato B). Fanno eccezione i generatori a gas installati prima del 29/10/93 per i quali, come si può notare in tabella, il valore è più restrittivo di 2 punti percentuale rispetto al passato (è stata eliminata la tolleranza, così da incrementare il rinnovamento del parco caldaie e favorire il risparmio energetico):
Tipologie di generatori di calore Data di installazione Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
All. H del D.Lgs. 192/05
(aggiornato al D.M. 26/06/09) D.P.R. 74/13
Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 (82 + 2 log Pn) - 2 82 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti) dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 82 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn
Generatore di calore standard
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn
Generatore di calore a bassa temperatura 87,5 + 1,5 log Pn 87,5 + 1,5 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione 91 + 1 log Pn 91 + 1 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione
dall’8 ottobre 2005 (90 + 2 log Pn) - 1 89 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) (88 + 2 log Pn) - 1 87 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn 77 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda dopo il 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn 80 + 2 log Pn
Log Pn:logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
4) è stata prevista la pubblicazione, entro il 1° luglio 2013 (ma così non è stato!), di nuovi “libretti di impianto” e “rapporti di efficienza energetica”.
N.B. Ad oggi stanno circolando le bozze dei nuovi:
– “Libretto di impianto”, unico libretto che sostituirà gli attuali Libretti di Impianto e di Centrale, di cui al D.M. 17/03/03 (si noti che nel nuovo libretto è prevista anche la manutenzione alle apparecchiature di climatizzazione estiva facendo esplicito riferimento al D.P.R. 43/12, ovvero alla “Certificazione F-Gas”);
– “Rapporto di efficienza energetica”, che sostituirà gli Allegati F e G del D.Lgs. 192/05 tenendo conto dell’ampliamento del campo di applicazione dei controlli, previsto dal D.P.R. 74/13. Il nuovo Rapporto, in particolare non farà più distinzione in base alla potenzialità, ma sarà proposto in 4 diverse versioni:
- Tipo 1 (gruppi termici), ex Allegati F e G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Tipo 2 (gruppi frigo) NOVITÀ
- Tipo 3 (teleriscaldamento) NOVITÀ
- Tipo 4 (cogenerazione) NOVITÀ
Occorre però attendere la pubblicazione di un apposito decreto per avere i modelli ufficiali (ad oggi NON ancora pubblicati in G.U.).
5) il valore massimo della temperatura ambiente – come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati – durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, NON deve essere minore di 26 °C - 2 °C di tolleranza per TUTTI gli edifici. In inverno, invece, la media ponderata delle temperature dell’aria negli ambienti domestici non deve superare i 20°C + 2 °C di tolleranza, mentre negli edifici adibiti ad industriale, artigianale o assimilabile non deve superare i 18°C + 2 °C di tolleranza;
6) per gli impianti termici centralizzati il proprietario o l’amministratore devono esporre la tabella che indichi – oltre al periodo e alla durata di attivazione e il responsabile dell’impianto – anche il codice dell’impianto assegnato dal “Catasto territoriale degli impianti termici” (il Catasto dev’essere istituito da tutte le Regioni / Province autonome);
7) viene rafforzato il ruolo del Terzo responsabile, specificando – ad esempio – che in caso di impianti “non conformi” alle disposizioni di legge la delega NON può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico (al Terzo responsabile) di procedere alla loro messa a norma; il delegante – ovvero il Responsabile dell’impianto termico* – deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il Terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.
N.B. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile o, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico.
Il D.P.R. specifica anche che:
- la delega al Terzo responsabile NON è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori NON siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato,
- in tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
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*) Il “Responsabile dell’impianto termico” è, secondo il D.Lgs. 192/05 e s.m.i.:
- l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
- il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
- l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
DISPOSIZIONI CONFERMATE
Nel D.P.R. 74/13 vengono ribaditi diversi concetti già riportati nel D.P.R. 412/93 e s.m.i., ad esempio che:
• l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo;
• nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/10 (Regolamento appalti), nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28;
• i diversi periodi di attivazione ed i tempi di funzionamento per gli impianti termici in base alla zona climatica di appartenenza:
ZONA CLIMATICA NUMERO ORE GIORNALIERE PERIODO DELL’ANNO DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE
A 6 dal 1° dicembre al 15 marzo tra le ore 5 e le 23
B 8 dal 1° dicembre al 31 marzo tra le ore 5 e le 23
C 10 dal 15 novembre al 31 marzo tra le ore 5 e le 23
D 12 dal 1° novembre al 15 aprile tra le ore 5 e le 23
E 14 dal 15 ottobre al 15 aprile tra le ore 5 e le 23
F nessuna limitazione nessuna limitazione nessuna limitazione
Come nel D.P.R. 412:
• al di fuori di tali periodi, gli impianti possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
• è prevista la possibilità per i sindaci – mediante ordinanza – di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
• i tempi di funzionamento per gli impianti termici indicati nella tabella NON si applicano a:
- impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su 2 livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore. Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione (vd. tabella sopra riportata);
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su 2 livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
- impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su 2 livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente.
Per le altre eccezioni si veda l’art.4, commi 5 e 6, del D.P.R. 74.
CONSIDERAZIONI FINALI
Manca ancora il provvedimento che rivedrà la documentazione posta a corredo degli impianti di climatizzazione, richiamato dal D.P.R. 74/13.
Si sottolinea, inoltre, che il D.P.R. 74/13 è stato pubblicato dopo il Decreto-Legge 63/13, che ha recepito la Direttiva 3010/31/UE andando a modificare il D.Lgs. 192/05 e prevedendo l’emanazione di ulteriori/diversi decreti attuativi che – ironia della sorte – potrebbero interessare il campo di applicazione del D.P.R. 74.
Morale: in un prossimo futuro potrebbero esserci ulteriori novità, con decreti che si modificano a vicenda ed in tempi brevi.
Vi terremo informati!