Per scaricare a parete non è necessaria la caldaia a condensazione (contrariamente a ciò che molti sostengono)!
Con la legge 221/12 (di conversione del decreto-legge 179/2012), che aveva modificato l'articolo 5, comma 9 del DPR 412/93, era stato in un certo senso "liberalizzato" lo scarico a parete, purché si utilizzassero caldaie a condensazione, con conseguente strascico di polemiche.
Successivamente, con la conversione in legge del decreto legge 63/2013 da parte della legge 90/2013, è stato corretto il tiro e l'articolo 5 comma 9 è stato nuovamente riscritto: in pratica ora è possibile derogare all'obbligo di scarico a tetto se "a) nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto (art. 9. bis)”.
Per poter fruire della deroga però "nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni (art. 9-ter)”.
Avevamo a suo tempo fatto notare che il testo dell'articolo 9-ter contiene termini che possono essere fuorvianti, proprio laddove dice: "per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502". Le norme in questione infatti non parlano in alcun modo di classi energetiche (le famose “stelle”), ma solo di classi di inquinamento. Pertanto tale obbligo va considerato soltanto relativamente alla classe di inquinamento. Non vi è affatto obbligo invece, per poter usufruire della deroga, di utilizzare solo caldaie a condensazione.
E’ facile rendersi conto che tali parole siano fuorvianti navigando in rete. Sul web si trova spesso l'indicazione che per scaricare a parete bisogna usare una caldaia a condensazione e a bassi NOx (anche se ci viene il dubbio che qualcuno si sia fatto fuorviare apposta...).
Tale interpretazione è, a nostro avviso, del tutto errata: "4 stelle" non vuol dire "classe 4". E la classificazione in "stelle" non è in alcun modo presente nelle norme UNI EN citate, ma proviene invece dall'allegato II del DPR 660/96 , che oltre a non essere in alcun modo richiamato dalle citate norme, è anche stato abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 201/2007.